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Supplenze docenti 2021. Ecco le linee guida operative del Ministero.

PUBBLICATO IL: 07/08/2021 DA: Musa Formazione

Il Ministero dell'Istruzione ha dato il via libera a una circolare che contiene le principali istruzioni e indicazioni operative nel campo delle supplenze per il personale educativo, docente e ATA per l'anno scolastico 2021/22. Le indicazioni vanno dal ruolo, alle supplenze alle nomine a tempo determinato.

Nel dettaglio, per l'anno 2021/22 verranno conferiti gli incarichi a tempo determinato secondo tre differenti tipologie.

Le prime sono le supplenze annuali per coprire le cattedre e posti d'insegnamento, posto comune, sostegno, vacanti e disponibili entro il 31 dicembre d'assegnare con termine, presumibilmente entro il 31 agosto.

Le supplenze temporanee verranno assegnate fino alla conclusione delle attività didattiche per coprire posti di insegnamento e cattedre, posto comune o di sostegno, non vacanti ma disponibili entro il 31 dicembre e fino la fine dell'anno scolastico per le ore d'insegnamento che non concorrono alla costituzione di cattedre o di posti a orario, il quale termine coincide con il giorno indicativo del calendario scolastico come termine delle attività didattiche.

Infine, ci sono le supplenze temporanee che possono essere assegnate per le altre necessità differenti rispetto ai casi sopracitati, con un termine ultimo di permanenza effettiva in base alle esigenze di servizio.

Per le supplenze annuale e quelle temporanee fino alla conclusione delle attività didattiche da parte del sistema informativo sono impiegate le graduatorie ad esaurimento (GAE). In caso di incapienza o esaurimento allora si procede alle medesime modalità con le graduatorie GPS che sono costituite in attuazione dell'OM del 10 luglio 2020 n.60.

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In caso di esaurimento delle GPS o incapienza, i dirigenti scolastici possono usare le graduatorie d'istituto. Per le supplenze temporanee si usano invece direttamente le graduatorie di istituto.

L'individuazione di chi sarà destinatario della supplenza viene operata da parte del dirigente dell'amministrazione scolastica territoriale competente nel caso di uso delle GAE e GPS e dal dirigente scolastico in caso d'uso delle graduatorie di istituto.

Se non si presenterà l'istanza questa comporterà la rinuncia alla partecipazione alla procedura, se non saranno indicate talune sedi verrà intesa rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia preclude il rifacimento di operazioni anche per un altro tipo di posto o classe di concorso.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie d'istituto ha facoltà di lasciarla per accettare una supplenza basata sulle GPS.

Solo al momento dell'esaurimento della graduatoria d'istituto e delle graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente potrà scegliere di contattare gli aspiranti docenti che hanno presentato la MAD.

Le domande per la messa a disposizione devono essere presentate dai docenti che non sono in nessuna graduatoria: provinciale o d'istituto, e possono essere presentate da una sola provincia da dichiarare nell'istanza. In caso di più istanze, la precedenza va ai docenti specializzati e abilitati.

In ogni caso, le domande per la messa a disposizione in autocertificazione come previsto dal DPR 445/2000 devono ivi contenere le dichiarazioni necessarie al fine di verificare i suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, compresi il conseguimento dell'abilitazione e del titolo di specializzazione.

Eventuali contratti a tempo determinato che verranno stipulati con le MAD saranno soggetti agli stessi vincoli e criteri dell'ordinanza. Si richiama dunque all'articolo 8 dell'Ordinanza che prevede ove l'aspirante stipuli il primo contratto di lavoro nel periodo in cui vigono le graduatorie si faranno i controlli per le dichiarazioni presentate. Alla fine dei controlli, si comunicherà l'esito all'Ufficio competente che deve convalidare il sistema e i dati contenuti all'interno della domanda e poi darne comunicazione anche all'interessato.

Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il dirigente scolastico che ha fatto i controlli comunicherà all'ufficio competente ciò che ha accertato e i conseguenti adempimenti previsti dall'ordinanza medesima.

QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE.

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